Art. 91
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La spesa che rimane a farsi per compiere i lavori di prosciugamento del Lago di Bientina e paludi adiacenti, autorizzati dall'articolo 3 del decreto Granducale toscano 18 marzo 1853, continuera' a carico dello Stato, fermo restando il contributo che si paga presentemente, per effetto dell'articolo 20 dello stesso decreto, dai proprietari dei terreni bonificati.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva