Art. 92
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Compiute le bonificazioni, che nelle provincie meridionali sono regolate dalle disposizioni del cessato Governo napoletano, si provvedera' a norma del precedente articolo 51 alla liquidazione definitiva delle quote di contributo dei proprietari interessati, per quanto riguarda la spesa autorizzata dalla presente legge.
[2]Per le spese fatte anteriormente, cesseranno di aver vigore le disposizioni degli articoli 15 e 16 della legge 11 maggio 1855 sulle bonifiche napoletane.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva