Art. 95
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[1]Sono abrogate tutte le disposizioni dei cessati Governi sulle bonificazioni, in quanto siano contrarie alla presente legge.
[2]Sono abrogati altresi' l'articolo 8 della legge 11 dicembre 1878, n. 4642; gli articoli 3, 8, 9, 10, 11, 12, 48, 49, 50, 51, 52, 58, 60 e 62 della legge 25 giugno 1882, n. 869; e, salvo l'eccezione fatta nel precedente articolo 93, le leggi 4 luglio 1886, n. 3962, e 6 agosto 1893 n. 463, in quanto siano contrarie alla presente legge.
[3]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[4]Dato a Roma, addi' 22 marzo 1900.
[5]UMBERTO.
[6]Lacava. Boselli. Salandra.
[7]Visto, Il Guardasigilli: Bonasi.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva