Art. 11

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[1]In caso di controversia fra i contribuenti e la dogana rispetto alla qualificazione delle merci, lo sdoganamento e' sospeso; ma qualora sia depositata o guarentita l'integrita' del dazio preteso dalla dogana, la merce e' rilasciata, pero' con prelevamento di campioni.

[2]Quando non si possa spedire il campione, attesa la qualita' o la mole dell'oggetto da sdoganarsi, si supplisce con una descrizione fedele fatta d'accordo tra la dogana e il contribuente o da due periti rispettivamente delegati.

[3]Il Ministero delle Finanze risolve tali controversie con decisione motivata, e udito il Collegio dei periti.

Testo vigente dal 6 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1883-08-09;1599~art11 · fonte su Normattiva