Art. 12
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[1]Gli oggetti non indicati nella tariffa sono per l'applicazione del dazio assimilati a quelli coi quali hanno maggiore analogia.
[2]Il Ministero delle Finanze determina tali assimilazioni, previo il parere del Collegio dei periti, e mediante decreto motivato da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale.
[3]In caso d'urgenza le assimilazioni possono essere determinate dall' Intendenza di finanza ovvero dal direttore della dogana, ma allora hanno efficacia soltanto pel fatto a cui si riferiscono. Contro le assimilazioni determinate dall'Intendenza o dal direttore della dogana rimane aperto al contribuente il ricorso al Ministero.
Testo vigente dal 6 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva