Art. 13
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[1]In qualsiasi dogana possono essere sdoganati i tabacchi lavorati che i viaggiatori portano seco per uso personale, in quantita' non superiore a due chilogrammi.
[2]Per uso personale puo' essere sdoganata in tutte le dogane, dove risiedano almeno due impiegati, qualsiasi qualita' di tabacchi lavorati, in quantita' non maggiore di quattro chilogrammi col permesso dell'intendente; e in quantita' maggiore col permesso del Ministro delle Finanze.
Testo vigente dal 6 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva