Art. 16
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[1]Le bollette di dogana sono sottoposte alle seguenti tasse di bollo, ed ai relativi decimi di aumento:
[2]Lira una per le bollette di cauzione che si riferiscono a merci estere;
[3]Lire 0 50 per le bollette d'introduzione in deposito, tanto se si riferiscono a merci estere, quanto se riguardano merci nazionali; per i lasciapassare di merci estere, eccettuati quelli che tengono luogo di manifesto di partenza, e per le bollette e quietanze di proventi doganali di qualsiasi sorta, quando la somma pagata supera le lire 10;
[4]Lire 0 10 per le bollette e quietanze di proventi doganali di qualsiasi sorta quando la somma pagata non supera le lire 10, per qualsivoglia altra bolletta doganale;
[5]Sono esenti dalla tassa di bollo le bollette che si rilasciano per il suppletivo pagamento dei dazi doganali riscossi in meno; quelle pel pagamento delle multe; le bollette per somme depositate, e quelle per le temporanee importazioni ed esportazioni del bestiame condotto al pascolo e al lavoro, e del grano destinato alla macinazione.
Testo vigente dal 6 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva