Art. 17

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[1]Con decreto Reale sono stabiliti i diritti da pagarsi per i piombi, le lamine e gli altri contrassegni doganali che si appongono ai colli o alle merci, non che per le indennita' agli impiegati ed agenti che si recano fuori della dogana, o fuori dei posti stabiliti per eseguire operazioni doganali.

[2]Tariffe speciali, approvate dagli intendenti di finanza, udito l'avviso delle Camere di commercio, regolano le spese di facchinaggio per il movimento delle merci nelle dogane.

Testo vigente dal 6 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1883-08-09;1599~art17 · fonte su Normattiva