Art. 17
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Con decreto Reale sono stabiliti i diritti da pagarsi per i piombi, le lamine e gli altri contrassegni doganali che si appongono ai colli o alle merci, non che per le indennita' agli impiegati ed agenti che si recano fuori della dogana, o fuori dei posti stabiliti per eseguire operazioni doganali.
[2]Tariffe speciali, approvate dagli intendenti di finanza, udito l'avviso delle Camere di commercio, regolano le spese di facchinaggio per il movimento delle merci nelle dogane.
Testo vigente dal 6 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva