Art. 19
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[1]Sono esenti dal pagamento dei dazi di entrata e di uscita gli oggetti spettanti ai Sovrani, capi di Governi esteri e Principi del sangue delle famiglie regnanti, i quali vengano a soggiornare nel Regno, a condizione di reciprocita' per parte dei loro Governi.
[2]Ne sono pure esenti gli oggetti spettanti ai capi di missione del Corpo diplomatico accreditati in Italia, a condizione pero' di reciprocita' per parte dei rispettivi Governi a favore dei capi di missione italiani accreditati presso di quelli.
Testo vigente dal 6 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva