Art. 19

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[1]Sono esenti dal pagamento dei dazi di entrata e di uscita gli oggetti spettanti ai Sovrani, capi di Governi esteri e Principi del sangue delle famiglie regnanti, i quali vengano a soggiornare nel Regno, a condizione di reciprocita' per parte dei loro Governi.

[2]Ne sono pure esenti gli oggetti spettanti ai capi di missione del Corpo diplomatico accreditati in Italia, a condizione pero' di reciprocita' per parte dei rispettivi Governi a favore dei capi di missione italiani accreditati presso di quelli.

Testo vigente dal 6 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1883-08-09;1599~art19 · fonte su Normattiva