Art. 20

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[1]Sono esenti dal pagamento dei dazi di entrata e di uscita gli effetti ed i mobili di primo impianto spettanti ai consoli stranieri, sotto l'osservanza della condizione accennata nel precedente articolo.

[2]Quest'esenzione non si estende agli oggetti di consumo, come derrate, coloniali, generi di privativa, vini, liquori e simili.

Testo vigente dal 6 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1883-08-09;1599~art20 · fonte su Normattiva