Art. 20
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[1]Sono esenti dal pagamento dei dazi di entrata e di uscita gli effetti ed i mobili di primo impianto spettanti ai consoli stranieri, sotto l'osservanza della condizione accennata nel precedente articolo.
[2]Quest'esenzione non si estende agli oggetti di consumo, come derrate, coloniali, generi di privativa, vini, liquori e simili.
Testo vigente dal 6 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva