Art. 21

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[1]Esenzione totale dai dazi di entrata e di uscita e' conceduta pei seguenti oggetti, e sotto le condizioni che qui si specificano: Effetti e mobili usati degli impiegati del Governo che vanno ad esercitare il loro uffizio oltre la linea doganale; non che effetti usati spettanti ai corpi militari di guarnigione in paesi compresi nelle zone doganali; Pubblicazioni scientifiche ed altri oggetti che Istituti scientifici stranieri mandano in dono a Istituti scientifici italiani. Per ottenere tale esenzione si deve far constare alla dogana dell'avvenuto dono, mediante la presentazione della lettera dell'Istituto che spedisce, e l'attestazione di quello che riceve; Effetti, armi e strumenti portatili dei viaggiatori, e il piccolo corredo di libri, biancheria da letto e da tavola che essi abbiano seco, purche' il tutto sia usato e proporzionato alla loro condizione. L'esenzione viene conceduta quando anche tali effetti non siano accompagnati dal viaggiatore, a condizione che il tempo scorso dopo il suo passaggio non sia maggiore di tre mesi; Abiti, arredi teatrali usati e spartiti d'opere che gli attori o artisti portano seco trasferendosi da luogo a luogo; strumenti usati degli artisti ambulanti; animali condotti dai giocolieri per pubblici spettacoli; Vetture pubbliche o postali, diligenze e simili aventi le autorizzazioni ed i contrassegni stabiliti; carri nazionali, serventi all'agricoltura e al trasporto delle merci, i quali abbiano un corso periodico noto agli impiegati di dogana, e bestie da tiro attaccate ai suddetti veicoli;

[2]8. Vetture, carri e rispettive bestie da tiro, bestie da soma e cavalcature di uso privato che vanno o vengono dall'una all'altra frontiera, a condizione pero' del ritorno. Per assicurare il ritorno, i proprietari devono guarentire il pagamento del doppio dazio, per il caso che il ritorno non avvenisse. Puo' prescindersi dallo esigere la guarentigia, quando i conduttori siano persone note e non sospette di far contrabbando;

[3]7. Veicoli della ferrovia, di costruzione nazionale o anteriormente sdoganati, ovvero riconosciuti siccome aventi corso internazionale. Per conseguire la esenzione, le locomotive, le carrozze e i carri delle ferrovie aventi corso internazionale, sono muniti di uno speciale contrassegno che li renda facilmente riconoscibili; ovvero devono essere registrati in una determinata maniera;

[4]8. Effetti, mobili, libri, vetture, utensili necessari alla professione, e altri oggetti di uso domestico appartenenti a coloro che trasportano la propria residenza nel Regno, purche' il tutto sia usato, proporzionato alla condizione dei proprietari, e ne sia fatta la introduzione in termine non maggiore di sei mesi dal giorno della dichiarazione di trasferimento della residenza. Tale esenzione e' conceduta dall' intendente, dopo la presentazione di certificati delle autorita' locali, i quali dimostrino lo stato di famiglia ed il luogo della nuova residenza;

[5]9. Strumenti rurali, mobili ed effetti che i contadini italiani domiciliati all'estrema frontiera, introducono o esportano dalla linea doganale per motivo di lavoro o per trasferimento di domicilio;

[6]10. Prodotti naturali delle possessioni intersecate dalla linea daziaria ed appartenenti a sudditi italiani, quando tali prodotti s'importino o si esportino alla casa colonica, ai granai o ad altri luoghi di custodia posti sulle possessioni medesime;

[7]11. Carne fresca in quantita' non eccedente i quattro chilogrammi, formaggio, burro fresco e latte in quantita' non eccedente i due chilogrammi; sempreche' tali generi siano destinati ad essere consumati nei comuni posti all'estrema frontiera;

[8]12. Campioni senza valore, destinati a rappresentare oggetti di cui fanno parte. L'esenzione si estende anche ai campioni di carta e stoffa da parati sino alla dimensione necessaria a far conoscere l'intiero disegno, ai campioni di porcellana, di stoffa e di altre merci, comprendenti in un solo pezzo vari disegni, purche' l'importatore si sottoponga a renderli inservibili ad uso diverso da quello a cui sono destinati;

[9]13. Merci nazionali ricuperate da naufragi avvenuti in vista del lido, purche' la nazionalita' sia comprovata in modo irrefragabile. Per l'ammissione in franchigia di queste merci, occorre l'autorizzazione dell'Intendenza;

[10]14. Avanzi di alberi, di vele, ancore, cordami di bastimenti naufragati sul littorale dello Stato, e attrezzi di navi nazionali naufragate su coste straniere, purche' l'importazione di questi ultimi avvenga nel termine di nove mesi, e il fatto del naufragio sia comprovato da regolari certificati.

Testo vigente dal 6 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1883-08-09;1599~art21 · fonte su Normattiva