Art. 22
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Sono esenti dai dazi di entrata le provviste di bordo di origine nazionale sopravanzate ai bastimenti provenienti da paese estero, purche' non si tratti di generi di privativa. Sono esenti dai dazi di uscita quelle nazionali o come tali ammesse e considerate, imbarcate su bastimenti italiani e stranieri, a condizione che siano proporzionate al numero delle persone dell'equipaggio e alla durata del viaggio. In caso di dissenso, la dogana chiede l'avviso del capitano di porto.
Testo vigente dal 6 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva