Art. 23
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[1]La seguente tabella indica le merci ammesse, quando si esportano, alla restituzione dei dazi di entrata pagati sulle materie prime che furono impiegate a produrle; l'unita' che serve di base a tale restituzione; la somma da restituire per ogni unita' e la quantita' minima, per la quale si concede la restituzione:
[2]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 6 ottobre 1883 al 15 luglio 1924 · versione 0 su Normattiva