Art. 24
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[1]Il Ministro delle Finanze, udito il Consiglio di Stato ed il Consiglio del commercio e dell'industria, potra' ammettere altri prodotti contenenti zucchero all'importazione temporanea e alla restituzione del dazio pagato su di esso quando si esportano, esclusi quelli nei quali lo zucchero contenuto sia sotto un limite che verra' nella stessa forma determinato.
[2]Le ammissioni temporanee e le restituzioni di dazio da accordare all'esportazione dello zucchero greggio o raffinato non si potranno determinare che per legge.
Testo vigente dal 6 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva