Art. 25

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[1]E' accordata a favore dei costruttori navali la esenzione daziaria per le ancore, le catene, i fogli di zinco, il rame e il rame giallo.

[2]Per ogni nave di legno costrutta in cantiere italiano sara' dato ai costruttori un compenso di lire due per ogni tonnellata di stazzatura senza detrazione per le macchine.

Testo vigente dal 6 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1883-08-09;1599~art25 · fonte su Normattiva