Art. 25
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]E' accordata a favore dei costruttori navali la esenzione daziaria per le ancore, le catene, i fogli di zinco, il rame e il rame giallo.
[2]Per ogni nave di legno costrutta in cantiere italiano sara' dato ai costruttori un compenso di lire due per ogni tonnellata di stazzatura senza detrazione per le macchine.
Testo vigente dal 6 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva