Art. 26
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Sono ammessi all'importazione temporanea in esenzione del dazio di entrata, mediante le norme e cautele stabilite dal Ministro delle Finanze, i seguenti materiali occorrenti per la costruzione, riparazione e allungamento delle navi in ferro o miste, e per le caldaie delle loro macchine a vapore: fogli o lastre di ferro, di ottone e di acciaio, ferri angolari, ferri a T o a doppio T, ferri a T con tondino, ferro, ottone e acciaio in barre, cavi di fil di ferro per l'armamento, tubi in ferro, in rame e in ottone, pennoni in acciaio e lamiere di acciaio per fabbricarli, assi di ferro e di acciaio per macchine marine, e pezzi fucinati, come quadri di poppa, armature di timoni e argani di movimento di macchine marine.
Testo vigente dal 6 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva