Art. 27
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E' accordata l'importazione e l'esportazione temporanea con esenzione dai dazi di entrata e di uscita, del bestiame per il pascolo, per il lavoro, per isvernare, e per essere condotto ai mercati e alle fiere, come pure dei cereali per la macinazione, ancorche' vi si comprendano veicoli e strumenti, a condizione che essi sieno destinati allo scopo principale per cui e' rilasciata la bolletta.
Testo vigente dal 6 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva