Art. 28

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[1]Con cautele di semplice applicazione ed anche solo colla vigilanza degli impiegati ed agenti doganali, le dogane possono permettere la temporanea importazione ed esportazione dei vestimenti, delle biancherie, ecc., destinati al bucato, come pure degli oggetti che servono al lavoro casalingo e rurale dei paesi situati all'estrema frontiera, e cio' in ragione delle necessita' locali e sempreche' non vi sia pericolo di frode.

[2]Siffatta concessione e' pure estesa alle vestimenta e biancherie che si importano nello Stato dai bastimenti per essere lavate, e per le provviste di bordo di origine estera, che, non essendo consumate a bordo dei bastimenti esteri o nazionali durante il loro soggiorno nei porti dello Stato, vengono temporaneamente depositate a terra e quindi riprese.

Testo vigente dal 6 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1883-08-09;1599~art28 · fonte su Normattiva