Art. 29

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[1]E' fatta facolta' al Ministro delle Finanze di permettere, sentito il Consiglio dell'industria e del commercio, l'importazione temporanea di qualsiasi oggetto e a qualsiasi scopo, purche' concorrano le seguenti condizioni:

[2]1. Impossibilita' o non convenienza di sostituzione con merci simili di diversa origine;

[3]2. Possibilita' d'impedire la sostituzione suddetta o altri abusi;

[4]3. Certezza che l'importazione temporanea non offenda gl'interessi di altre ragguardevoli industrie nazionali.

[5]Alle stesse condizioni potra' permettere la temporanea esportazione, con esenzione da dazio al ritorno, purche' per regola si tratti di oggetti non destinati a ricevere all'estero lavorazioni, che alterino la ragione del dazio.

Testo vigente dal 6 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1883-08-09;1599~art29 · fonte su Normattiva