Art. 29
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]E' fatta facolta' al Ministro delle Finanze di permettere, sentito il Consiglio dell'industria e del commercio, l'importazione temporanea di qualsiasi oggetto e a qualsiasi scopo, purche' concorrano le seguenti condizioni:
[2]1. Impossibilita' o non convenienza di sostituzione con merci simili di diversa origine;
[3]2. Possibilita' d'impedire la sostituzione suddetta o altri abusi;
[4]3. Certezza che l'importazione temporanea non offenda gl'interessi di altre ragguardevoli industrie nazionali.
[5]Alle stesse condizioni potra' permettere la temporanea esportazione, con esenzione da dazio al ritorno, purche' per regola si tratti di oggetti non destinati a ricevere all'estero lavorazioni, che alterino la ragione del dazio.
Testo vigente dal 6 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva