Art. 30

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In caso di abusi il Ministro delle Finanze potra' sospendere l'importazione e l'esportazione temporanea di oggetti che gia' vi fossero ammessi, a anche ordinare che non possano usufruire dell'importazione e della esportazione temporanea determinate persone, e cio' senza pregiudizio delle pene comminate dal regolamento doganale.

Testo vigente dal 6 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1883-08-09;1599~art30 · fonte su Normattiva