Art. 31

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Ogni anno il Ministro delle Finanze insieme al progetto di legge per l'assestamento del bilancio preventivo dell'esercizio in corso, presentera' al Parlamento una relazione intorno alle restituzioni di dazio e alle ammissioni temporanee.

[2]Al bilancio dell'entrata unira' in ogni anno un elenco delle decisioni che intorno alle assimilazioni saranno proferite sul parere del Collegio dei periti.

[3]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[4]Dato a Monza, addi' 9 agosto 1883.

[5]UMBERTO.

[6]A. MAGLIANI.

[7]Visto, Il Guardasigilli: SAVELLI.

[8]NB. La Tariffa doganale sara' pubblicata in appositi fogli di supplemento a questo numero.

Testo vigente dal 6 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1883-08-09;1599~art31 · fonte su Normattiva