Art. 31
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[1]Ogni anno il Ministro delle Finanze insieme al progetto di legge per l'assestamento del bilancio preventivo dell'esercizio in corso, presentera' al Parlamento una relazione intorno alle restituzioni di dazio e alle ammissioni temporanee.
[2]Al bilancio dell'entrata unira' in ogni anno un elenco delle decisioni che intorno alle assimilazioni saranno proferite sul parere del Collegio dei periti.
[3]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[4]Dato a Monza, addi' 9 agosto 1883.
[5]UMBERTO.
[6]A. MAGLIANI.
[7]Visto, Il Guardasigilli: SAVELLI.
[8]NB. La Tariffa doganale sara' pubblicata in appositi fogli di supplemento a questo numero.
Testo vigente dal 6 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva