Art. 5
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In tutti i casi di sdoganamento per entrata, oltre il dazio sul peso netto delle merci, si riscuote quello sui recipienti, allorche' si tratta di valigie e bauli evidentemente nuovi, o di altri recipienti, i quali abbiano un carattere proprio, e non siano d'uso abituale al trasporto e alla conservazione delle merci, o sieno d'un valore tale da poter formare particolare oggetto di speculazione.
Testo vigente dal 6 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva