Art. 6
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[1]I dazi doganali si riscuotono senza avere riguardo allo stato delle merci; e non si possono condonare, ne' in tutto, ne' in parte, per causa di avaria.
[2]Le merci che per disposizioni speciali non possono essere introdotte nel Regno, e quelle che dalla autorita' competente sono giudicate nocive alla salute pubblica, devono essere distrutte o rimandate a spese dell'importatore.
Testo vigente dal 6 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva