Art. 6

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[1]I dazi doganali si riscuotono senza avere riguardo allo stato delle merci; e non si possono condonare, ne' in tutto, ne' in parte, per causa di avaria.

[2]Le merci che per disposizioni speciali non possono essere introdotte nel Regno, e quelle che dalla autorita' competente sono giudicate nocive alla salute pubblica, devono essere distrutte o rimandate a spese dell'importatore.

Testo vigente dal 6 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1883-08-09;1599~art6 · fonte su Normattiva