Art. 8
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Nel caso di variazioni ai dazi portati dalla tariffa, si applicano:
- a)Alle merci provenienti da paese estero e dai depositi doganali o dai magazzini generali, i dazi preesistenti, solo quando prima dell'attuazione dei nuovi dazi sia stata consegnata in dogana la dichiarazione per introduzione in consumo, e sia inoltre stata presentata la merce. Si considera come presentata in dogana la merce esistente a bordo della nave ancorata in porto, purche' sia stato consegnato il manifesto;
- b)Alle merci destinate a paese estero, i dazi esistenti al momento della consegna della bolletta di uscita;
- c)Alle merci provenienti da sequestro, i dazi esistenti nel giorno in cui sono vendute o rilasciate sia con cauzione, sia in conseguenza della definizione del processo;
- d)Alle merci formalmente abbandonate o non ritirate in tempo, vendute a profitto dello Stato, i dazi esistenti nel giorno della vendita;
- e)Alle merci estere provenienti da naufragio, i dazi esistenti nel giorno della vendita;
- f)Alle merci in transito o altrimenti circolanti, per le quali non sia pervenuto il certificato di scarico, i dazi esistenti alla scadenza del tempo assegnato nella bolletta di cauzione;
- g)Alle merci in transito, per le quali sia stata ottenuta la permanenza nello Stato, i dazi esistenti nel giorno in cui vien presentata la dichiarazione di sdoganamento.
Testo vigente dal 6 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva