Art. 3 (Approvazione)
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[1]A coloro che non sono regolarmente intestati in catasto per omesse volture, e' concesso il termine di tre mesi dal 15 agosto 1897 per far eseguire, secondo le disposizioni anteriori alla pubblicazione della legge 26 luglio 1896 n. 341, e senza applicazione di alcuna multa catastale, le volture intermedie, mediante la sola domanda relativa all'ultimo trasferimento e col pagamento del solo diritto corrispondente, salvo il diritto di riscossione delle tasse di registro e di successione che fossero dovute per i passaggi intermedii.
[2]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[3]Dato a Roma, addi' 4 luglio 1897.
[4]UMBERTO.
[5]BRANCA.
[6]Visto, Il Guardasigilli: G. COSTA.
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[8]N.B. Il testo unico e' integralmente inserito nella Raccolta Ufficiale degli Atti del Governo.
Testo vigente dal 22 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva