Art. 10

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[1]Art. 19, 20 e 21 regolamento 24 dicembre 1870, n. 6151.

[2]Se il passaggio dia luogo a frazionamento di un fondo od a divisione di un fabbricato, deve essere esibita la dimostrazione di riparto dell'estimo o reddito, e, trattandosi di catasti a base geometrica particellare, bisogna che sia prodotto anche il tipo nel quale siano indicati la figura e il possessore delle singole porzioni.

[3]La dimostrazione ed il tipo devono essere firmati dagli interessati o da chi per essi, e possono farsi in unico foglio.

Testo vigente dal 22 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-07-04;276~art10 · fonte su Normattiva