Art. 10
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[2]Se il passaggio dia luogo a frazionamento di un fondo od a divisione di un fabbricato, deve essere esibita la dimostrazione di riparto dell'estimo o reddito, e, trattandosi di catasti a base geometrica particellare, bisogna che sia prodotto anche il tipo nel quale siano indicati la figura e il possessore delle singole porzioni.
[3]La dimostrazione ed il tipo devono essere firmati dagli interessati o da chi per essi, e possono farsi in unico foglio.
Testo vigente dal 22 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva