Art. 15
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[1]Art. 52 e 53 regolamento 24 dicembre 1870, n. 6151; art. 1 legge 26 luglio 1896, n. 341.
[2]I diritti per l'esecuzione delle volture e pel rilascio dei certificati, estratti o copie degli atti catastali, sono stabiliti e riscossi in conformita' dell'annessa tariffa che sostituisce quella annessa alla legge 11 agosto 1870, numero 5784, allegato G.
[3]Non e' dovuto alcun diritto per le volture in testa al demanio, e per quelle di correzione eseguite d'ufficio, o dichiarate esenti da leggi speciali.
Testo vigente dal 22 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva