Art. 16
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[1]Art. 2 legge 26 luglio 1896, n. 341.
[2]Il diritto di voltura e' stabilito gradualmente in ragione del valore dei beni immobili accertato, agli effetti della tassa di registro o di successione, per ogni singola voltura da eseguirsi (titolo I della tariffa). Esso si paga in numerario al competente ufficio demaniale, contemporaneamente alla registrazione dell'atto o al pagamento della tassa di successione. Al predetto ufficio si pagano eziandio i diritti per le copie, i certificati ed estratti di cui nei titoli II e III della tariffa.
[3]Pei trasferimenti a titolo di successione, il diritto graduale si liquida sul valore accertato nel modo sopra detto senza detrazione delle passivita' ereditarie.
Testo vigente dal 22 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva