Art. 17
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[1]Art. 3 legge 26 luglio 1896, n. 341.
[2]Nei trasferimenti della nuda proprieta' o del solo dominio diretto o di altro diritto reale, non sono dovuti diritti di voltura. Ma nei compartimenti catastali, dove essi sono soggetti ad iscrizione in catasto, dovra' esser fatta la voltura e pagarsi il diritto di lire 1.40.
Testo vigente dal 22 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva