Art. 18

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[1]Art. 4 legge 26 luglio 1896, n. 341.

[2]Per le domande di voltura da farsi in base ad atti di notorieta', in luogo del diritto graduale, sara' corrisposto un diritto fisso di lire 2.40, indipendentemente da quello di bollo di centesimi 60 (compresi i due decimi) per la domanda di voltura.

Testo vigente dal 22 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-07-04;276~art18 · fonte su Normattiva