Art. 19

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[1]Art. 5 legge 26 luglio 1896, n. 341.

[2]Coloro che non pagheranno all'ufficio demaniale nelle epoche indicate all'art. 16 i diritti di cui all'annessa tariffa, incorreranno nella pena pecuniaria eguale al doppio dei diritti medesimi.

Testo vigente dal 22 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-07-04;276~art19 · fonte su Normattiva