Art. 2
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[1]Art. 2 regolamento 24 dicembre 1870, n. 6151.
[2]I catasti, cosi' dei terreni come dei fabbricati, si conservano per ogni comune amministrativo. E' pero' mantenuta, ove esiste, la separata conservazione dei catasti dei terreni per i singoli comuni censuari o frazioni territoriali di uno stesso comune amministrativo, finche' non sia diversamente disposto dal ministro delle finanze.
Testo vigente dal 22 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva