Art. 20

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[1]Art. 67 regolamento 24 dicembre 1870, n. 6151.

[2]La riscossione dei diritti, delle pene pecuniarie e delle spese di cui agli art. 6, 16, 17 e 19, e' fatta nei modi e colle norme stabilite dalla legge sulle tasse di registro.

Testo vigente dal 22 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-07-04;276~art20 · fonte su Normattiva