Art. 21
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1897 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Art. 91 regolamento 24 dicembre 1870, n. 6151.
[2]La risoluzione delle questioni proposte in via amministrativa sulla percezione dei diritti catastali, delle spese e della pena pecuniaria di cui all'art. 19, compete all'intendente di finanza in prima istanza ed in appello al Ministero delle finanze.
Testo vigente dal 22 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva