Art. 22
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1897 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Art. 70 e 84 regolamento 24 dicembre 1870, n. 6151.
[2]Le variazioni in aumento o in diminuzione che avvengono nei beni, negli estimi e nei redditi, sono rese esecutive, salvo il disposto dall'art. 28, con decreto dell'intendente di finanza, e devono essere tenute in evidenza nel catasto con le norme e nei casi di cui agli articoli seguenti.
Testo vigente dal 22 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva