Art. 23
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[1]Art. 71 regolamento 24 dicembre 1870, n. 6151.
[2]Danno luogo ad aumento:
[3]nel catasto dei terreni:
- a)l'alluvione, la formazione d'isole, il ritiro e la deviazione di acque;
- b)la censuazione di beni non iscritti nel catasto, o censiti al catasto dei fabbricati;
- c)il passaggio di suolo pubblico in proprieta' privata;
- d)la cessazione delle esenzioni stabilite dalla legge per terreni prima non estimati;
[4]nel catasto dei fabbricati:
- e)le nuove costruzioni;
- f)l'aumento di reddito nei casi determinati dalla legge;
- g)la iscrizione di fabbricati e accessori in addietro non censiti, o censiti al catasto dei terreni;
- h)la cessazione delle esenzioni stabilite dalla legge per fabbricati censiti senza reddito.
Testo vigente dal 22 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva