Art. 24

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1897 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Art. 72 regolamento 24 dicembre 1870, n. 6151.

[2]Danno luogo a diminuzione:

[3]nel catasto dei terreni:

  • a)la perenzione totale o parziale del fondo, o la perdita della potenza o attivita' produttiva del medesimo;
  • b)lo stralcio dal catasto dei terreni di un fondo soggetto ad iscrizione nel catasto dei fabbricati;
  • c)il passaggio di beni dalla categoria degli imponibili a quella degli esenti;

[4]nel catasto dei fabbricati:

  • d)la demolizione, l'incendio o la rovina, per cui un edifizio cessi in tutto o in parte di essere fruttifero;
  • e)la diminuzione del reddito accertato nei casi fissati dalla legge;
  • f)lo stralcio dal catasto dei fabbricati di un fondo soggetto ad iscrizione nel catasto dei terreni;
  • g)il passaggio di un fabbricato dalla categoria degli imponibili a quella degli esenti.

Testo vigente dal 22 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-07-04;276~art24 · fonte su Normattiva