Art. 29

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[1]Art. 78 regolamento 24 dicembre 1870, n. 6151.

[2]Le variazioni nei terreni si denunziano di mano in mano che avvengono e si eseguiscono nel catasto ad ogni quinquennio.

[3]Possono anche eseguirsi variazioni in catasto in qualunque altro tempo; e quando siano domandate dagli interessati, stanno a loro carico le spese occorrenti per la verificazione straordinaria.

Testo vigente dal 22 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-07-04;276~art29 · fonte su Normattiva