Art. 29
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[1]Art. 78 regolamento 24 dicembre 1870, n. 6151.
[2]Le variazioni nei terreni si denunziano di mano in mano che avvengono e si eseguiscono nel catasto ad ogni quinquennio.
[3]Possono anche eseguirsi variazioni in catasto in qualunque altro tempo; e quando siano domandate dagli interessati, stanno a loro carico le spese occorrenti per la verificazione straordinaria.
Testo vigente dal 22 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva