Art. 3
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[2]Dev'essere domandata la voltura catastale quante volte avvenga un passaggio, da una ad altra persona, della proprieta' o del possesso di beni immobili, e dei diritti reali in quanto siano soggetti ad iscrizione in catasto, anche se trattisi di passaggio o divisione tra persone cointestate.
Testo vigente dal 22 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva