Art. 4
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[1]Art. 6 regolamento 24 dicembre 1870, n. 6151.
[2]L'obbligo di domandare la voltura incombe al nuovo proprietario o possessore.
[3]Nei trasferimenti a favore di piu' persone, sono queste tenute in solido a fare la domanda collettiva di voltura, e ciascuna di esse puo' soddisfare a tale obbligo in nome e per conto anche delle altre.
Testo vigente dal 22 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva