Art. 6
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[1]Art. 9 regolamento 24 dicembre 1870, n. 6151; art. 6 legge 26 luglio 1896, n. 341.
[2]Il termine per fare la domanda e' di sessanta giorni e decorre da quello in cui venne effettuato il pagamento della tassa di registro o di successione.
[3]Nel trasferimento di beni vincolato a condizione sospensiva, il termine decorre dalla scadenza di quello stabilito per la denunzia della verificata condizione all'ufficio del registro.
[4]L'obbligo di domandare la voltura nel termine sopracitato non cessa quando anche, prima della scadenza di esso, sia avvenuto altro passaggio degli stessi beni.
[5]Trascorso il detto termine, l'agente delle imposte eseguira' di ufficio, a spese degli interessati, le volture per le quali gli stessi non abbiano fatta domanda.
Testo vigente dal 22 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva