Art. 7

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[1]Art. 14, 15 e 16 regolamento 24 dicembre 1870, n. 6151; art. 3 legge 30 giugno 1872 n. 878; art. 1 e 4 legge 26 luglio 1896, n. 341.

[2]Le volture catastali non potranno essere fatte che sulla fede di atti pubblici, o di atti privati con firme autenticate da notaio od accertate giudizialmente. Tali atti, da esibirsi in originale o in copia o estratto autentico, devono contenere gli estremi per servire di base alle domande.

[3]Per le volture dipendenti da successione basta che sia esibito un certificato dell'ufficio al quale fu denunziata l'eredita', colle indicazioni occorrenti per l'eseguimento del trasporto.

[4]Per tutte le intestazioni che dovevano introdursi o sostituirsi anteriormente alla pubblicazione della legge 11 agosto 1870, di cui non si posseggono titoli, l'ufficio dovra' effettuare la voltura anche in appoggio ad un certificato di notorieta' del sindaco rilasciato senza diritto di registro.

[5]Gli atti di notorieta' non possono essere rilasciati dai sindaci se non in base a certificato catastale in forma autentica.

Testo vigente dal 22 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-07-04;276~art7 · fonte su Normattiva