Art. 8
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[2]La voltura e' richiesta, in base ai documenti di cui all'articolo precedente, all'agenzia nel cui distretto si e' aperta la successione od e' stato registrato l'atto. Per ottenerla devono essere anche esibiti gli occorrenti fogli di carta bollata da lire 0.60 (compresi i due decimi), sui quali l'agenzia del distretto ove sono situati i beni compila la domanda senza compenso di scritturazione.
[3]La domanda deve contenere tutte le indicazioni necessarie per poter regolarmente eseguire il trasporto catastale, sia rispetto ai beni o diritti reali che formano oggetto del passaggio, sia riguardo ai titoli traslativi, sia infine per quanto concerne le persone od enti morali intestati e da intestarsi.
[4]Qualora risulti interrotta la storia dei passaggi, chi domanda la voltura non avra' diritto di ottenerla se non dopo che siano state fatte le volture anche dei passaggi intermedi, o dopo aver dimostrato di trovarsi nella impossibilita' di produrre i relativi documenti richiesti dalla legge.
Testo vigente dal 22 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva