Art. 16
[1]Testo unico-art. 16
[2]((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092))
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
[1]Testo unico-art. 16
[2]((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092))
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - PERSONALE DESTITUITO DELLE FERROVIE DELLO STATO - PERDITA DEL DIRITTO A PENSIONE - R.D. 22 APRILE 1909, N. 229, ART. 16, PRIMO COMMA, LETT. B, E ART. 2 (NEI TESTI SUCCESSIVAMENTE MODIFICATI) - NORME ANALOGHE AD ALTRE GIA' DICHIARATE ILLEGITTIME E A DISPOSIZIONI GIA' ABROGATE PER L'AVVENIRE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 36 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (D.LG.LGT. 8 GIUGNO 1945, N. 915; LEGGE 2 MARZO 1954, N. 32). PENSIONE - COSTITUISCE PARTE DIFFERITA DELLA RETRIBUZIONE - GARANZIA DELL'ART. 36 DELLA COSTITUZIONE.
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 16, primo comma, lett. b, del t.u. approvato con r.d. 22 aprile 1909, n. 229 e di tale decreto (nel testo modificato dall'art. 2 della legge 2 marzo 1954, n. 32) che dispongono la perdita, sospensione e riduzione del diritto a conseguire la pensione per il personale delle ferrovie dello Stato; tali norme contrastano con l'art. 36 Cost., che, nel garantire al lavoratore al lavoratore il diritto alla retribuzione, gli assicura anche, ed incondizionatamente, quella parte differita di essa che e' appunto la pensione; e con l'art. 3 Cost., dopo la legge 8 giugno 1966, n. 424, ha abrogato, ma solo per l'avvenire, tutte le disposizioni analoghe a quelle impugnate. Cfr.: sent. 78/67; 112 e 113/68; 144 e 147/71.
Riguarda ancheart. 2 legge 32/1954art. 2 Che approva il testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato. (009U0229)
ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO - R.D. 22 APRILE 1909, N. 229, ART. 16, PRIMO COMMA, LETT. A (MODIFICATO DALL'ART. 1 DEL D.L.L. 8 GIUGNO 1945, N. 915) - AGENTE DIMISSIONARIO DAL SERVIZIO - PERDITA DEL DIRITTO AL CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 36 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
E' illegittimo l'art. 16, comma primo, lett. a), del testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con il R.D. 22 aprile 1909, n. 229, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915, contenente norme sulle pensioni per il personale destituito delle ferrovie dello Stato, per il contrasto con l'art. 36 della Costituzione. Infatti, la perdita del diritto a pensione per l'agente ferroviario dimissionario dal servizio per un'assenza ingiustificata superiore a dieci giorni, limita per lo stesso la garanzia del diritto alla retribuzione di cui al citato art. 36 Cost..
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Una declaratoria di illegittimità costituzionale rimuove la norma con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima della pronuncia, se non esauriti.
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma primo, lett. a), del testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con il r.d. 22 aprile 1909, n. 229, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915, contenente norme sulle pensioni per il personale destituito delle ferrovie dello St…
ECLI:IT:COST:1972:203 · leggi il testo integrale
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma primo, lettera b, del testo unico approvato con r.d. 22 aprile 1909, n. 229 (nel testo modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915), e dell'art. 2 di tale decreto (nel testo modificato dall'art. 2 della legge 2 marzo 1954, n. 32), aventi per oggetto norme sulle pensioni per il personale destituito…
ECLI:IT:COST:1972:25 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 1
Testo unico-art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248…
Art. 2
Testo unico-art. 2 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248…
Art. 3
Testo unico-art. 3 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248…
Art. 4
Testo unico-art. 4 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248…
Art. 5
Testo unico-art. 5 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248…
Art. 6
Testo unico-art. 6 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248…
urn:nir:stato:regio.decreto:1909-04-22;229~art16 · fonte su Normattiva