Art. 1
[1]TESTO UNICO delle disposizioni legislative portanti provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra.
[2]Art. 1.
[3](Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).
[4]Ai fini di restaurare la ricchezza nazionale e la piena efficienza produttiva delle regioni danneggiate direttamente dalla guerra, il diritto al risarcimento dei danni di guerra e' riconosciuto nei limiti e nei modi stabiliti nel presente testo unico, ferme restando le disposizioni piu' favorevoli contenute in altre leggi.
[5]Il presente testo unico non si applica alle navi che non siano battelli da pesca, chiatte od altri gallegianti minori.
Testo vigente dal 2 aprile 1919, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva