Art. 10
[1](Art. 2 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).
[2]Il Governo del Re e' autorizzato a concedere con decreto Reale alle Casse di risparmio del Veneto, che lo domandino, l'esercizio del credito fondiario nella regione veneta, quando esse abbiano costituito fra loro un ente speciale al quale venga assegnato un fondo di garanzia tratto dalle loro riserve, di cui l'ammontare sara' determinato con lo stesso R. decreto. Pero' le Casse di risparmio di recente costituzione potranno contribuire la rispettiva quota del fondo di garanzia con versamenti successivi del 30 per cento degli utili. Ove la Cassa di risparmio di Verona chieda di fondere suo credito fondiario col predetto ente speciale, il ministro dell'industria, commercio e lavoro e' autorizzato a decretare i provvedimenti all'uopo occorrenti.
[3]L'ente speciale sara' diviso in tre sezioni per l'esercizio rispettivamente del credito fondiario urbano, rurale e per le opere di bonifica e di irrigazione: e gli saranno applicabili le disposizioni di cui ai comma 2, 3, 4 e 5 dell'art. 9.
[4]I mutui vorranno pagati in cartelle fondiarie, che l'ente speciale potra' emettere fino a' concorrenza di quindici volte il suddetto fondo di garanzia e della cui vendita esso potra' incaricarsi con o senza provvigione.
[5]La Cassa depositi e prestiti, la Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e l'invalidita' degli operai, la Cassa nazionale per gli infortuni, l'Istituto nazionale per le assicurazioni e l'Istituto nazionale di credito per le cooperative, sono autorizzati all'acquisto di tali cartelle; sono pure autorizzate allo acquisto stesso le Casse di risparmio del Regno tanto collettivamente quanto individualmente.
[6]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 10/04/1919, n. 86 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo vigente dal 2 aprile 1919, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva