Art. 1
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[1]Allegato.
[2]Testo unico delle disposizioni relative alla imposta ed alla sovrimposta sui redditi realizzati in conseguenza della guerra
[3]Art. 1.
[4]I nuovi redditi realizzati posteriormente al 1° agosto 1914 fino al 30 giugno 1918 in conseguenza della guerra europea da commercianti, industriali ed intermediari, nonche' i redditi della medesima natura che dallo stesso giorno hanno ecceduto quelli ordinari, sono accertati a parte per l'applicazione della imposta di ricchezza mobile, e sono inoltre assoggettati ad una sovrimposta straordinaria di guerra nella seguente misura:
[5]Per i nuovi o maggiori redditi realizzati dal 1° agosto 1914 al 31 dicembre 1915:
[6]Per i commercianti e gli industriali:
[7]del 12% sulla quota del profitto superiore all'8% e fino al 10% del capitale investito;
[8]del 18% sulla quota del profitto superiore al 10% e fino al 15% del capitale investito;
[9]del 24% sulla quota del profitto superiore al 15% e fino al 20% del capitale investito;
[10]del 35% sulla quota del profitto superiore al 20% del capitale investito.
[11]Per gli intermediari:
[12]del 5% sulla eccedenza di oltre 1 decimo fino a 5 decimi sul reddito ordinario;
[13]del 12% sulla eccedenza di oltre 5 decimi fino a 10 decimi sul reddito ordinario;
[14]del 18% sulla eccedenza di oltre 10 decimi fino a 20 decimi sul reddito ordinario;
[15]del 24% sulla eccedenza di oltre 20 decimi fino a 30 decimi sul reddito ordinario;
[16]del 35% sulla eccedenza di oltre 30 decimi.
[17]Per i nuovi o maggiori redditi realizzati dal 1° gennaio 1916 al 30 giugno 1918:
[18]Per i commercianti e gli industriali:
[19]del 20% sulla quota del profitto superiore all'8% e fino al 10% del capitale investito;
[20]del 30% sulla quota del profitto superiore al 10% e fino al 15% del capitale investito;
[21]del 40% sulla quota del profitto superiore al 15% e fino al 20% del capitale investito;
[22]del 60% sulla quota del profitto superiore al 20% del capitale investito.
[23]Per gli intermediari:
[24]del 10% sulla eccedenza di oltre un decimo fino a 5 decimi sul reddito ordinario;
[25]del 15% sulla eccedenza di oltre 5 decimi fino a 10 decimi sul reddito ordinario;
[26]del 20% sulla eccedenza di oltre 10 decimi fino a 20 decimi sul reddito ordinario;
[27]del 25% sulla eccedenza di oltre 20 decimi fino a 30 decimi sul reddito ordinario;
[28]del 40% sulla eccedenza di oltre 30 decimi.
[29]Pei redditi che siano accertati per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile in virtu' dell'art. 9 del testo unico di legge 24 agosto 1877, n. 4021, le aliquote sovraindicate per i commercianti e per gli industriali sono rispettivamente ridotte al 10, al 15, al 20, al 30%, quali furono fissate all'art. 1° dell'allegato B al R. decreto 21 novembre 1915, n. 1643.
[30]Sono esenti dalla sovrimposta i nuovi o maggiori redditi non superiori a L. 2500.
Testo vigente dal 21 novembre 1916 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva