Art. 10
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[1]I capi degli uffici governativi civili e militari nonche' degli uffici provinciali e comunali, ed i rappresentanti degli enti morali devono fornire agli agenti delle imposte tutte le notizie di cui, agli effetti dell'applicazione del presente allegato, fossero richiesti. E' derogata qualsiasi contraria disposizione di legge.
[2]Uguale obbligo e' fatto agli intermediari privati per i contratti conclusi con il loro intervento.
[3]I capi di ufficio, i rappresentanti e gli intermediari i quali non si prestino a fornire agli agenti le notizie di cui al presente articolo nel termine indicato nelle singole richieste, temine che in ogni modo non puo' essere inferiore a dieci giorni, o forniscano notizie inesatte od incomplete, incorrono in una penalita' fissa di L. 100 per ogni trasgressione.
[4]Ad uguale penalita' soggiacciono tutti coloro i quali non si prestino all'adempimento degli altri obblighi fatti dall'art. 37 della legge 24 agosto 1877, n. 4021.
Testo vigente dal 21 novembre 1916 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva