Art. 11
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[1]L'applicazione tanto delle sopratasse quanto delle penalita' di cui ai precedenti articoli sara' fatta dalla competente agenzia delle imposte mediante notificazione di apposito avviso.
[2]Contro l'applicazione delle sopratasse e delle penalita' e' ammesso soltanto ricorso al Ministero delle finanze entro venti giorni dalla notificazione dell'avviso suddetto.
[3]Alla riscossione di esse si provvede con le forme e secondo le norme fissate per la riscossione della imposta sui profitti di guerra.
Testo vigente dal 21 novembre 1916 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva