Art. 12
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[1]Contro gli accertamenti di ufficio e le rettifiche alle prodotte dichiarazioni proposti dalla agenzia sia per il reddito ordinario di cui al secondo comma dell'art. 3, sia per quello realizzato in conseguenza della guerra, e' ammesso il ricorso alla Commissione provinciale istituita per l'esame e la risoluzione in grado di appello dei reclami relativi alla imposta di ricchezza mobile, cui sara' aggiunto come membro effettivo, agli effetti del presente allegato, l'intendente di finanza della provincia o chi ne fa le veci, il quale avra' diritto a voto qualunque sia il numero dei votanti.
[2]Contro la decisione della Commissione provinciale e' ammesso in secondo grado il ricorso per qualsiasi motivo alla Commissione centrale di cui all'art. 48 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, per la imposta di ricchezza mobile.
[3]E' escluso qualsiasi ulteriore gravame anche giudiziario.
[4]Le Commissioni provinciali e centrale possono valersi, agli effetti dell'imposta sui profitti dipendenti dalla guerra, di tutte le facolta' di cui agli articoli 37 e 43 della legge 24 agosto 1877, numero 4021, sull'imposta di ricchezza mobile.
Testo vigente dal 21 novembre 1916 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva